Menù di navigazione

Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 7
- (Adempimenti degli organizzatori)
1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:
a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge;
b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;
c) verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;
d) rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge.
2. Chiunque organizzi manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e comunque chiunque organizzi manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività motorie e ricreative è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di primo soccorso.
3. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, è designato, prioritariamente fra i medici specialisti in medicina dello sport, dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.