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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 6
- (Libretto sanitario)
1. E' istituito il libretto sanitario, di norma su supporto digitale, ad uso medico sportivo. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un modello di libretto, valido dieci anni.
2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è rilasciato personalmente all'atleta che può consegnarlo, su formale richiesta, alla società od organizzazione sportiva o alla struttura sanitaria accreditata che sono obbligate a restituirlo al titolare su sua richiesta, entro ventiquattro ore.
3. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede l'azienda unità sanitaria locale di residenza dell'atleta oppure quella nel cui territorio è ubicata la società sportiva.
4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.
5. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dall'Sito esternoarticolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.