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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 5
- (Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità )
1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982, (4)

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 31.

(11)

Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 46.

e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993 e dal d.m. salute 24 aprile 2013. (12)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 46.

2. Il medico sociale che riscontri all'atleta condizioni morbose che possano compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l'organizzazione sportiva è tenuta a sospendere l'atleta dall'attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità. La richiesta di nuova certificazione di idoneità deve contenere le indicazioni sulle condizioni che hanno portato alla sospensione dell'attività.
3. Lo specialista in medicina dello sport che rilascia la certificazione è tenuto ad effettuare personalmente la visita e la valutazione dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, garantendo l'effettuazione di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982, (4)

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 31.

(11)

Parole soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 46.

e 4 marzo 1993 e dal d.m. salute 24 aprile 2013. (12)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 46.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica delle attività sportive agonistiche.
5. L'accertamento dell'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica dei disabili comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi ed apprezzamento delle condizioni di disabilità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva che si intende svolgere.
6. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata, attestante la patologia responsabile della disabilità.
7. La certificazione di idoneità per i soggetti disabili deve far riferimento alle attività adattate agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.
8. Le certificazioni di idoneità sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico legale.
9. Lo specialista che, a seguito degli accertamenti sanitari, verifichi la non idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica, compila la relativa certificazione, trattenendo una copia presso la struttura in cui opera e deve comunicare, entro cinque giorni, all'interessato ed alla commissione regionale di appello, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Alla società od organizzazione sportiva di appartenenza deve essere trasmesso il solo esito negativo entro il medesimo termine. Nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata da una struttura privata accreditata, il medico provvede a dare comunicazione anche alla competente articolazione organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale.
10. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d'appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.
11. L'azienda unità sanitaria locale, tramite l'articolazione organizzativa di medicina dello sport, effettua controlli sulla qualità degli attestati di idoneità sportiva rilasciati dalle strutture ambulatoriali private accreditate, anche in rapporto alla effettiva presenza dei medici specialisti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.