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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 16
- (Attività certificativa)
1. Le certificazioni di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica sono rilasciate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle strutture ambulatoriali private che hanno già ottenuto l'accreditamento.
2. Le aziende unità sanitarie locali, per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 1, possono avvalersi di strutture ambulatoriali private, con le quali stipulano specifici contratti e che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
3. Le strutture ambulatoriali private con le quali vengono stipulati i contratti di cui al comma 2, sono tenute a rispettare le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato. I contratti prevedono l'attribuzione di un numero massimo di certificati da rilasciare nel corso di validità dello stesso che tenga conto del numero massimo di visite eseguibile da ciascun medico specialista in medicina dello sport presente nella struttura e sono comunque risolti alla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. Fino alla scadenza del termine di cui all' art. 15 , comma 1, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti con strutture ambulatoriali già autorizzate ai sensi della l.r. 94/1994 . Decorso tale termine, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti esclusivamente con strutture ambulatoriali autorizzate all'esercizio di attività sanitaria nella disciplina di medicina dello sport, ai sensi della l.r. 8/1999 e della presente legge, o per le quali è in corso, presso il comune competente, il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 15 , comma 4.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.