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Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 2 luglio 2003

Art. 8
1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l'UTE mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) (90)

Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 4.

. (66)

Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 3.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della l.r. 40/2009.
5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
7. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 4.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 198, poi sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 57; infine così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 3 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199.

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Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 6. Poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Parola aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 13; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 26.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 67.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 10.

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Titolo prima sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 1; poi sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 1 ; infine così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 3.

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Titolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Lettera inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 5 .

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 5 .

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Titolo inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 6 ; poi rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 9 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 7 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 8 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 11 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 9 . poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Numero prima inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7 . Poi dichiarato illegittimo con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 della Corte costituzionale, che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), che appunto inseriva il numero 3 bis) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.