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Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 2 luglio 2003

Capo III
Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche
Art. 17
Immobili destinati all'attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 71, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014;
2) addizioni volumetriche di cui all’articolo 71, comma 1, lettera g), della l.r. 65/2014;
3) addizione volumetrica di cui all’articolo 71, comma 1 bis, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014;
[3 bis) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:
a) interventi di addizione volumetrica;
4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c). della l.r. 65/2014;
5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014;
6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i), della l.r. 65/2014 (116)

Parole aggiunte con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7.

.
d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo (124)

Parole soppresse con l.r. 27 aprile 2023, n. 20, art. 12.

e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15 (116)

Parole aggiunte con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7.

.(38)

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 17.

2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione. (39)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 17.

Art. 18
Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.(8)

Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

3. Non è consentita la trasformazione e l’utilizzazione (40)

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18.

ai fini agrituristici:
a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) edall'articolo 4, comma 6, della l.r. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;(3)

Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27, art. 3.

b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r 10/1979 , nonché di quelli costruiti ai sensidell'articolo 3, commi 10 e 11, della l.r. 64/1995; (3)

Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27, art. 3.

b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell’articolo 73, comma 4, dellal.r. 65/2014 , salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati. (41)

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della l.r. 65/2014 . (82)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l' articolo 188, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 . (8)

Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17 , dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione. Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico. (104)

Parole aggiunte con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 4.

6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74 della l.r. 65/2014 per la durata di dieci anni. (42)

Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.

7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali. (43)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18.

Art. 19
Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici
1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.
1 bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali. (117)

Comma inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 8.

2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria. (44)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 19.

3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione. (44)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 19.

4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall' articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo – l.r. 23 marzo 2000, n.42) e successive modifiche.
Art. 20
Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti
1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.
2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l’attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione. (45)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 20.

Art. 21
Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo (46)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 21.

1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio).
Art. 22
Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande(47)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 22.

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).
2. Per l’applicazione della disciplina sull’autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l’assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti.
3. L’attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell’azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della SCIA (62)

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 10.

di cui al d.p.g.r. 40/R/2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l’idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 4.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 198, poi sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 57; infine così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 3 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199.

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Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 6. Poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Parola aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 13; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 26.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 67.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 10.

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Titolo prima sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 1; poi sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 1 ; infine così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 3.

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Titolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Lettera inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 5 .

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 5 .

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Titolo inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 6 ; poi rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 9 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 7 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 8 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 11 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 9 . poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Numero prima inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7 . Poi dichiarato illegittimo con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 della Corte costituzionale, che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), che appunto inseriva il numero 3 bis) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.