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Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 2 luglio 2003

Capo II
Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche
Art. 12
Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti(32)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 12.

1. L’attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all’articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell’ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari (111)

Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4.

per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell’ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell’attività agricola.
Art. 13
1. L’ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:
a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all’interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;
b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:
1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;
3) novanta ospiti per azienda;
4) 35 piazzole per azienda.
2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche.
3. L’ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale.
4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall’imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall’imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.
Art. 14
1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione. (113)

Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5.

2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.
Art. 15
Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali(35)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 15.

1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola.
2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.
3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l’origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.
Art. 16
Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità(36)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 16.

1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare (114)

Parole soppresse con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 6.

eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all’articolo 14.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 4.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 198, poi sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 57; infine così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 3 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199.

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Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 6. Poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Parola aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 13; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 26.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 67.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 10.

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Titolo prima sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 1; poi sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 1 ; infine così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 3.

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Titolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Lettera inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 5 .

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 5 .

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Titolo inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 6 ; poi rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 9 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 7 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 8 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 11 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 9 . poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Numero prima inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7 . Poi dichiarato illegittimo con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 della Corte costituzionale, che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), che appunto inseriva il numero 3 bis) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.