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Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 2 luglio 2003

Art. 7
Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità (23)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 7.

1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:
a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;
b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola, ai sensi dell’articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
1 al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;
2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;
c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.
4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica.
5. Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull’attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell’imprenditore.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 4.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 198, poi sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 57; infine così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 3 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199.

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Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 6. Poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Parola aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 13; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 26.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 67.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 10.

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Titolo prima sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 1; poi sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 1 ; infine così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 3.

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Titolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Lettera inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 5 .

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 5 .

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Titolo inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 6 ; poi rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 9 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 7 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 8 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 11 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 9 . poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Numero prima inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7 . Poi dichiarato illegittimo con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 della Corte costituzionale, che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), che appunto inseriva il numero 3 bis) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.