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Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003

Capo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1
- Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001
Art. 2
- Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili
1. L'agevolazione IRAP prevista dall' articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2001 n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) è confermata per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2004 -2006.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
- Tasse automobilistiche. Disposizioni in materia di massa rimorchiabile
1. La tassa automobilistica relativa alla massa rimorchiabile non corrisposta per gli anni 2001, 2002 e 2003 può essere regolarizzata, entro il 30 aprile 2004, con il pagamento degli importi fissati dalla tabella 2 bis allegata alla Sito esternolegge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. "Legge finanziaria 2000") e successive modifiche, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
- Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Adempimento per gli anni d'imposta 2002 e 2003.
1. L'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, dovuta per gli anni d'imposta 2002 e 2003, si considera regolarmente corrisposta se il pagamento è stato effettuato entro il 31 dicembre 2004 (5)

Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

, anche se non contestualmente al pagamento del canone di concessione statale.
Art. 11
- Regolamento di disciplina dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili(9)

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 1.

Abrogato.
Art. 12
- Termine di esecutività dei ruoli per i tributi regionali
Art. 13
- Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2003 non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro diciassette.
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2003 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro diciassette.
Art. 14
- Norma di copertura finanziaria
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall' articolo 13 comma 2 della l.r. 36/2001 .
Capo II
- PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2003/2005
Art. 15
- Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
1. La Regione destina, nel triennio 2004/2006, la somma complessiva di 90 milioni di euro quale concorso per interventi urgenti, finalizzati:
a) alla risoluzione delle più critiche situazioni di carenza idrica a scopo idropotabile;
b) alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento delle acque attraverso prioritarie azioni di salvaguardia, in primo luogo delle acque di falda, nonché di realizzazione e ottimizzazione di reti acquedottistiche separate e di sistemi di riutilizzo e distribuzione di acque reflue depurate;
c) alla tutela dell'assetto idrogeologico, per la salvaguardia dell'equilibrio del bilancio idrico attraverso il risparmio e la conservazione delle risorse idriche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità e secondo le procedure stabilite per la realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003/2005 di cui all' articolo 10 della l.r. 43/2002 .
3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti ai pertinenti capitoli della UPB 411 "Approvvigionamento idrico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
Art. 16
- Toscana "Museo diffuso". Integrazione finanziamento
1. Il Programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 124 del 24 luglio 2002, è integrato della somma di euro 16 milioni.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
Capo III
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 17
- Interventi a favore delle piccole e medie imprese
1. Per il sostegno di programmi di sviluppo di piccole e medie imprese operanti in Toscana, è autorizzata l'erogazione a Fidi Toscana S.p.A. della somma annua di euro 1 milione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la costituzione di un fondo indisponibile finalizzato all'acquisizione di quote di fondi chiusi di investimento mobiliare costituiti da Sviluppo Imprese Centro Italia S.G.R. S.p.A., partecipata dalla stessa Fidi Toscana.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 512 "Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.
Art. 18
- Aumento di capitale della società Fidi Toscana s.p.a.
Art. 19
- Intervento per il restauro delle alberature delle mura di Lucca
1. A seguito dell'accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana ed il comune di Lucca in data 9 ottobre 2002, è autorizzata la spesa annua di euro 51.646,00 per il quinquennio 2004/2008, a titolo di concorso regionale negli interventi per il recupero delle alberature delle mura di Lucca.
2. Alla erogazione della somma di cui al comma 1 provvede annualmente la Giunta regionale secondo le modalità definite nell'accordo di programma.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per gli anni 2004, 2005 e 2006 con l'apposito stanziamento iscritto nella UPB 524 "Attività forestali, difesa e tutela dei boschi - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20
- Contributo straordinario in favore dell'Arconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento
1. Per l'anno 2004 è autorizzato un contributo straordinario di euro 51 mila in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo straordinario è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell'esercizio finanziario l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2004.
Art. 21
- Contributo ordinario annuale all'Arpat. Abrogazione art. 3 comma 4 della l.r. 50/2001
1. A decorrere dall'anno 2004 il contributo ordinario annuale di cui alla lettera a), comma 1, dell' articolo 25 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e successive modifiche, a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è stabilito in misura non superiore a quella determinata per l'anno precedente, incrementata della percentuale corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto-luglio.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 ottobre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione) è abrogato.
Capo IV
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 settembre 2003, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 1.

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Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.