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Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003

Capo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 1
- Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001
Art. 2
- Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili
1. L'agevolazione IRAP prevista dall' articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2001 n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) è confermata per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2004 -2006.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
- Tasse automobilistiche. Disposizioni in materia di massa rimorchiabile
1. La tassa automobilistica relativa alla massa rimorchiabile non corrisposta per gli anni 2001, 2002 e 2003 può essere regolarizzata, entro il 30 aprile 2004, con il pagamento degli importi fissati dalla tabella 2 bis allegata alla Sito esternolegge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. "Legge finanziaria 2000") e successive modifiche, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
- Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Adempimento per gli anni d'imposta 2002 e 2003.
1. L'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, dovuta per gli anni d'imposta 2002 e 2003, si considera regolarmente corrisposta se il pagamento è stato effettuato entro il 31 dicembre 2004 (5)

Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

, anche se non contestualmente al pagamento del canone di concessione statale.
Art. 11
- Regolamento di disciplina dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili(9)

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 1.

Abrogato.
Art. 12
- Termine di esecutività dei ruoli per i tributi regionali
Art. 13
- Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2003 non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro diciassette.
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2003 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro diciassette.
Art. 14
- Norma di copertura finanziaria
1. Gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall' articolo 13 comma 2 della l.r. 36/2001 .

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 settembre 2003, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 1.

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Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.