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Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003

Art. 21
- Contributo ordinario annuale all'Arpat. Abrogazione art. 3 comma 4 della l.r. 50/2001
1. A decorrere dall'anno 2004 il contributo ordinario annuale di cui alla lettera a), comma 1, dell' articolo 25 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e successive modifiche, a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è stabilito in misura non superiore a quella determinata per l'anno precedente, incrementata della percentuale corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto-luglio.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 ottobre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione) è abrogato.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 settembre 2003, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 1.

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Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.