Menù di navigazione

Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003

Art. 20
- Contributo straordinario in favore dell'Arconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento
1. Per l'anno 2004 è autorizzato un contributo straordinario di euro 51 mila in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo straordinario è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell'esercizio finanziario l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2004.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 settembre 2003, n. 49 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.