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Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003

Art. 2
- Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili
1. L'agevolazione IRAP prevista dall' articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2001 n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) è confermata per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2004 -2006.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 settembre 2003, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 1.

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Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.