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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana con la presente legge si propone di valorizzare i territori caratterizzati da produzioni vitivinicole riconosciute ai sensi della Sito esternolegge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimenta ri, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e del decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ) e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, di seguito indicate come "strade".
3. La promozione delle strade avviene nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.
Art. 2
- Definizione e caratteristiche delle strade
1. Le strade sono percorsi segnalati e pubblicizzati lungo i quali insistono vigneti, oliveti, altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate e strutture di trasformazione aperte al pubblico, nonché beni di interesse ambientale e culturale.
2. La lunghezza e le caratteristiche di ciascuna strada configurano un itinerario turistico all'interno di aree sub-regionali al fine di valorizzare il territorio e le relative produzioni agricole e agroalimentari.
3. Le strade possono caratterizzarsi per la presenza di:
a) un centro di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività, alle produzioni ed al territorio interessati dalla strada;
b) un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali presenti all'interno della strada, alla vite e al vino, all'olivo e all'olio, agli altri prodotti valorizzati dalla strada e in generale alla civiltà contadina;
c) spazi espositivi e di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la strada.
Art. 3
- Istituzione di nuove strade e integrazione delle strade del vino esistenti
1. Le strade sono istituite nei territori in cui non sono presenti le strade del vino riconosciute dalla Regione Toscana alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali conserva efficacia il riconoscimento già ottenuto.
2. Al fine di valorizzare l'olio extravergine di oliva e le produzioni agricole e agroalimentari di qualità, come definite all'articolo 1 , le strade del vino, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate, sia per quanto riguarda gli itinerari sia per quanto riguarda i prodotti, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.
3. Le strade riconosciute dalla Regione Toscana possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione del sistema complessivo delle strade stesse.
Art. 4
- Denominazione delle strade
1. Le strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare ed il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.
2. Le strade del vino, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano integrate ai sensi dell' articolo 3 , comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi, collegati al percorso preesistente, relativi all'olio extravergine di oliva e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, come definite all'articolo 1.
Art. 5
- Comitato promotore e riconoscimento delle strade
1. Per il riconoscimento delle strade è costituito un comitato promotore.
2. Il comitato promotore è composto da un numero di aziende agricole singole o associate ricadenti nella zona geografica della strada, che siano rappresentative dei prodotti valorizzati dalla strada, sulla base dei criteri definiti nel regolamento di attuazione.
3. Gli enti locali interessati dal percorso della strada possono partecipare al comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa.
4. Al comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:
a) aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada;
b) le organizzazioni professionali agricole;
c) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 (Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della Sito esternolegge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli);
d) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla strada;
e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati dalla strada;
f) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
5. Il comitato promotore ha il compito di presentare alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento della strada e il disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada secondo le modalità e i requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
6. La Giunta regionale riconosce la strada entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della strada qualora si verifichino gravi inadempienze nella gestione della strada.
Art. 6
- Comitato di gestione
1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di una strada, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.
2. Il comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
a) procede alla realizzazione della strada ed alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;
b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della strada;
c) promuove l'inserimento della strada nei vari strumenti di promozione economica;
d) vigila sul buon funzionamento della strada;
e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico-formativo in rapporto con le scuole del territorio;
f) può gestire direttamente, o affidare in gestione ai comuni, e alle unioni di comuni (5)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 62.

, il centro di informazione, il centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi di cui all'articolo 2 , comma 3;
g) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 7 , comma 1, lettere a), b), e), f);
h) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
3. Qualora il centro espositivo e di documentazione di cui alla lettera f) non sia gestito direttamente dal comitato di gestione, il responsabile del centro espositivo e di documentazione fa parte del comitato stesso.
4. Nel caso in cui si proceda all'integrazione delle strade del vino di cui all' articolo 3 , comma 2 il comitato di gestione della strada:
a) presenta alla Giunta regionale una nuova proposta del disciplinare della strada che regoli in particolare l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti secondo le specifiche previste dal regolamento di attuazione;
b) è integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti prescelti, secondo i requisiti definiti dal regolamento di attuazione.
Art. 7
- Contributi finanziari
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all`articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all`interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità` previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
Art. 8
- Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:
a) l'elenco delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità istituite a seguito della presente legge, nonché la composizione dei relativi comitati;
b) l'elenco delle strade del vino già istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1996, n. 69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana) che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;
c) l'elenco delle strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell'integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all'individuazione di itinerari aggiuntivi, con l'indicazione delle nuova denominazione e degli itinerari aggiunti.
Art. 9
- Competenze dei comuni e delle province
1. Su richiesta dei comitati di gestione, le autorità competenti rilasciano, ai sensi della normativa vigente, le autorizzazioni per l'installazione della segnaletica lungo le strade.
2. I comuni e le province sono tenuti a segnalare alla Giunta regionale eventuali violazioni o inadempienze nella attività di gestione della strada.
Art. 10
1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.(1)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
a) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione dei comitati promotori di cui all'articolo 5 ;
b) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per l'eventuale integrazione dei comitati di gestione esistenti;
c) le modalità per giungere a un’immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all’articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada, contiene anche l’indicazione del nome dell’azienda agricola; (4)

Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4, art. 1.

d) gli standards minimi di qualità della strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
e) le caratteristiche e ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
f) la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all'articolo 7 , comma 1, lettera e);
g) le caratteristiche generali relative all'intervento di animazione di cui all'articolo 7 , comma 1, lettera f);
h) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada;
i) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
j) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
k) i casi di revoca del riconoscimento della strada nonché i casi di revoca dei contributi;
l) i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun comitato, della relazione sulle attività da svolgere e di quella amministrativa e finanziaria delle attività svolte.
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, a partire dall'esercizio 2004, con le risorse previste nel bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2005, nella unità previsionale di base (UPB) 512 (Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento) per un importo di euro 60.000,00 e nella UPB 511 (Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese correnti) per un importo di euro 40.000,00 dando atto che eventuali variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti delle citate UPB potranno essere disposte in sede di formazione del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 12
- Norma finale e abrogazione
1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 10
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 13 agosto 1996, n. 69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana);
b) legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6 (L.R. 13 agosto 1996, n. 69 "Disciplina delle strade del vino in Toscana. Modifiche ed integrazioni").
3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.