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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 6
- Comitato di gestione
1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di una strada, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.
2. Il comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
a) procede alla realizzazione della strada ed alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;
b) diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della strada;
c) promuove l'inserimento della strada nei vari strumenti di promozione economica;
d) vigila sul buon funzionamento della strada;
e) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico-formativo in rapporto con le scuole del territorio;
f) può gestire direttamente, o affidare in gestione ai comuni, e alle unioni di comuni (5)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 62.

, il centro di informazione, il centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi di cui all'articolo 2 , comma 3;
g) presenta le domande di contributo di cui all'articolo 7 , comma 1, lettere a), b), e), f);
h) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
3. Qualora il centro espositivo e di documentazione di cui alla lettera f) non sia gestito direttamente dal comitato di gestione, il responsabile del centro espositivo e di documentazione fa parte del comitato stesso.
4. Nel caso in cui si proceda all'integrazione delle strade del vino di cui all' articolo 3 , comma 2 il comitato di gestione della strada:
a) presenta alla Giunta regionale una nuova proposta del disciplinare della strada che regoli in particolare l'inserimento dei nuovi prodotti prescelti secondo le specifiche previste dal regolamento di attuazione;
b) è integrato dai soggetti rappresentativi dei nuovi prodotti prescelti, secondo i requisiti definiti dal regolamento di attuazione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.