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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 2
- Definizione e caratteristiche delle strade
1. Le strade sono percorsi segnalati e pubblicizzati lungo i quali insistono vigneti, oliveti, altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate e strutture di trasformazione aperte al pubblico, nonché beni di interesse ambientale e culturale.
2. La lunghezza e le caratteristiche di ciascuna strada configurano un itinerario turistico all'interno di aree sub-regionali al fine di valorizzare il territorio e le relative produzioni agricole e agroalimentari.
3. Le strade possono caratterizzarsi per la presenza di:
a) un centro di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività, alle produzioni ed al territorio interessati dalla strada;
b) un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali presenti all'interno della strada, alla vite e al vino, all'olivo e all'olio, agli altri prodotti valorizzati dalla strada e in generale alla civiltà contadina;
c) spazi espositivi e di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la strada.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.