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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 10
1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.(1)

Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
a) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione dei comitati promotori di cui all'articolo 5 ;
b) i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per l'eventuale integrazione dei comitati di gestione esistenti;
c) le modalità per giungere a un’immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica definita con particolare riferimento all’articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che, nelle vicinanze delle aziende agricole aderenti alla strada, contiene anche l’indicazione del nome dell’azienda agricola; (4)

Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4, art. 1.

d) gli standards minimi di qualità della strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
e) le caratteristiche e ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
f) la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all'articolo 7 , comma 1, lettera e);
g) le caratteristiche generali relative all'intervento di animazione di cui all'articolo 7 , comma 1, lettera f);
h) le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada;
i) le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
j) le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
k) i casi di revoca del riconoscimento della strada nonché i casi di revoca dei contributi;
l) i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun comitato, della relazione sulle attività da svolgere e di quella amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.