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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 8
- Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:
a) l'elenco delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità istituite a seguito della presente legge, nonché la composizione dei relativi comitati;
b) l'elenco delle strade del vino già istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1996, n. 69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana) che abbiano provveduto alla integrazione con i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità;
c) l'elenco delle strade del vino che abbiano provveduto, a seguito dell'integrazione con gli altri prodotti, alla modifica della propria denominazione e all'individuazione di itinerari aggiuntivi, con l'indicazione delle nuova denominazione e degli itinerari aggiunti.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.