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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 5
- Comitato promotore e riconoscimento delle strade
1. Per il riconoscimento delle strade è costituito un comitato promotore.
2. Il comitato promotore è composto da un numero di aziende agricole singole o associate ricadenti nella zona geografica della strada, che siano rappresentative dei prodotti valorizzati dalla strada, sulla base dei criteri definiti nel regolamento di attuazione.
3. Gli enti locali interessati dal percorso della strada possono partecipare al comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa.
4. Al comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:
a) aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada;
b) le organizzazioni professionali agricole;
c) le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 (Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della Sito esternolegge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli);
d) i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla strada;
e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati dalla strada;
f) gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
5. Il comitato promotore ha il compito di presentare alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento della strada e il disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada secondo le modalità e i requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
6. La Giunta regionale riconosce la strada entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale revoca il riconoscimento della strada qualora si verifichino gravi inadempienze nella gestione della strada.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.