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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 12
- Norma finale e abrogazione
1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 10
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 13 agosto 1996, n. 69 (Disciplina delle strade del vino in Toscana);
b) legge regionale 3 febbraio 1999, n. 6 (L.R. 13 agosto 1996, n. 69 "Disciplina delle strade del vino in Toscana. Modifiche ed integrazioni").
3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.