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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 11
- Norma finanziaria
1. Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si fa fronte, a partire dall'esercizio 2004, con le risorse previste nel bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2005, nella unità previsionale di base (UPB) 512 (Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento) per un importo di euro 60.000,00 e nella UPB 511 (Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese correnti) per un importo di euro 40.000,00 dando atto che eventuali variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti delle citate UPB potranno essere disposte in sede di formazione del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.