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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana con la presente legge si propone di valorizzare i territori caratterizzati da produzioni vitivinicole riconosciute ai sensi della Sito esternolegge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e da produzioni olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimenta ri, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e del decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ) e della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, di seguito indicate come "strade".
3. La promozione delle strade avviene nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.