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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 10 gennaio 2003

Capo II
- Norme finali e transitorie
Art. 64
- Regolamento forestale
1. Il regolamento di attuazione della l.r. 39/2000 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R , costituisce il regolamento forestale di cui all' articolo 39 della l.r. 39/2000 come sostituito dalla presente legge.
2. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale, con le procedure individuate all' articolo 39 della l.r. 39/2000 , come sostituito dalla presente legge, modifica il regolamento di cui al comma 1 per adeguarlo ai contenuti della presente legge.
3. Le modifiche al regolamento di cui al comma 2 entrano in vigore il 1 gennaio 2004.
4. Entro il 1 gennaio 2004 le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti parco approvano il regolamento di cui all' articolo 40 della l.r. 39/2000 come sostituito dalla presente legge.
5. I regolamenti forestali approvati dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge cessano la loro vigenza alla data di cui al comma 3.
6. L'obbligo del piano dei tagli di cui all' articolo 48, comma 5 della l.r. 39/2000 , come sostituito dalla presente legge, decorre dal 1 gennaio 2005.
Art. 65
- (Disciplina transitoria in materia di funzioni amministrative)
1. L'esercizio delle funzioni attribuite alle Comunità montane dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2004.
2. L'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2004.
3. I procedimenti pendenti al 1 gennaio 2004 rimangono di competenza della Provincia fino a conclusione della procedura amministrativa.
Art. 66
- (Norme transitorie per la difesa dei boschi dagli incendi)
1. Il piano operativo antincendi boschivi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 1997, n. 253, e successive modificazioni, rimane in vigore fino all'esecutività del piano pluriennale regionale AIB di cui all' articolo 70 della l.r. 39/2000 .
2. Fino alla data di entrata in vigore del piano pluriennale regionale AIB, ferme restando le competenze del Corpo dei vigili del fuoco e delle altre strutture statali, all'estinzione degli incendi provvedono, in conformità al piano operativo AIB, approvato con del. cons. reg. 253/1997:
a) il personale del Corpo forestale dello Stato;
b) le squadre d'intervento organizzate dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Province e dagli Enti parco regionali;
c) le squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano pluriennale regionale AIB il personale del Corpo forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di estinzione, ferme restando le competenze del Corpo dei vigili del fuoco. In assenza del personale del Corpo forestale dello Stato, la direzione delle operazioni è assunta dai tecnici degli enti di cui al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito dal piano operativo AIB, approvato con del. cons. reg. 253/1997.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, di cui all'articolo 64, si applicano le seguenti norme cautelative con le deroghe previste dal piano operativo AIB, approvato con del. cons. reg. 253/1997:
a) la Giunta regionale individua i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, parificati alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi prevista dal piano operativo AIB di cui al presente comma;
b) è vietato accendere fuochi nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;
c) durante i periodi a rischio di cui alla lettera a), nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori e altre attrezzature che possono produrre faville o brace e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d'incendio.
5. Per le violazioni ai divieti di cui al presente articolo, in luogo delle sanzioni previste dall'articolo 82, comma 1, lettera c), comma 1 lettera d) numero 3) e comma 3 lettera a) della l.r. 39/2000 , si applicano le seguenti sanzioni:
a) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per le violazioni al disposto di cui al comma 4, lettera b);
b) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per le violazioni al disposto di cui al comma 4, lettera c).

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 21 marzo 2000, n.39 .

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v. B.U. 21 febbraio 2003, n. 9, Avviso di Rettifica

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.