Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 10 gennaio 2003
Art. 65
- (Disciplina transitoria in materia di funzioni amministrative)
1. L'esercizio delle funzioni attribuite alle Comunità montane dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2004.
2. L'esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2004.
3. I procedimenti pendenti al 1 gennaio 2004 rimangono di competenza della Provincia fino a conclusione della procedura amministrativa.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.