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Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 10 gennaio 2003

Art. 64
- Regolamento forestale
1. Il regolamento di attuazione della l.r. 39/2000 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R , costituisce il regolamento forestale di cui all' articolo 39 della l.r. 39/2000 come sostituito dalla presente legge.
2. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale, con le procedure individuate all' articolo 39 della l.r. 39/2000 , come sostituito dalla presente legge, modifica il regolamento di cui al comma 1 per adeguarlo ai contenuti della presente legge.
3. Le modifiche al regolamento di cui al comma 2 entrano in vigore il 1 gennaio 2004.
4. Entro il 1 gennaio 2004 le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti parco approvano il regolamento di cui all' articolo 40 della l.r. 39/2000 come sostituito dalla presente legge.
5. I regolamenti forestali approvati dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge cessano la loro vigenza alla data di cui al comma 3.
6. L'obbligo del piano dei tagli di cui all' articolo 48, comma 5 della l.r. 39/2000 , come sostituito dalla presente legge, decorre dal 1 gennaio 2005.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 21 marzo 2000, n.39 .

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v. B.U. 21 febbraio 2003, n. 9, Avviso di Rettifica

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.