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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 9
1. La Commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) un medico specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente;
b) un medico specialista in medicina interna o disciplina equivalente;
c) un medico specialista in cardiologia;
d) un medico specialista in ortopedia;
e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
2. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di impedimento o assenza del componente effettivo.
3. Le modalità di funzionamento della Commissione e le procedure per l'appello sono determinate con regolamento di attuazione della presente legge. (7)

Regolamento regionale 4 febbraio 2004, n. 8/R.

4. Ai membri della Commissione è corrisposta una indennità, nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche ed, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso le strutture di cui all' articolo 4 , comma 4.
6. La Commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.