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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
- (Norme transitorie)
1. Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi della l.r. 94/1994 , per continuare a svolgere l'attività sanitaria, per il rilascio dei certificati dell'attività sportiva agonistica, devono presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 8/1999 . Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) della deliberazione adottata dal Consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport.
2. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla l.r. 8/1999 trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture. Nel caso di ampliamento dell'attività o dei locali di strutture già autorizzate le disposizioni sui requisiti obbligatori sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento.
3. Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi della l.r. 94/1994 , si adeguano ai requisiti generali e specifici di cui all' articolo 13 a far data dalla pubblicazione sul BURT della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici;
b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.
4. Il comune territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla richiesta dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della l.r. 8/1999 .
5. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti nei termini indicati al comma 3, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.
Art. 16
- (Attività certificativa)
1. Le certificazioni di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica sono rilasciate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle strutture ambulatoriali private che hanno già ottenuto l'accreditamento.
2. Le aziende unità sanitarie locali, per il rilascio delle certificazioni di cui al comma 1, possono avvalersi di strutture ambulatoriali private, con le quali stipulano specifici contratti e che sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
3. Le strutture ambulatoriali private con le quali vengono stipulati i contratti di cui al comma 2, sono tenute a rispettare le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato. I contratti prevedono l'attribuzione di un numero massimo di certificati da rilasciare nel corso di validità dello stesso che tenga conto del numero massimo di visite eseguibile da ciascun medico specialista in medicina dello sport presente nella struttura e sono comunque risolti alla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. Fino alla scadenza del termine di cui all' art. 15 , comma 1, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti con strutture ambulatoriali già autorizzate ai sensi della l.r. 94/1994 . Decorso tale termine, le aziende unità sanitarie locali possono stipulare contratti esclusivamente con strutture ambulatoriali autorizzate all'esercizio di attività sanitaria nella disciplina di medicina dello sport, ai sensi della l.r. 8/1999 e della presente legge, o per le quali è in corso, presso il comune competente, il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 15 , comma 4.
Art. 17
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell' art. 9 della presente legge stimati in 15.000,00 euro annui, si fa fronte per l'esercizio 2003 con lo stanziamento iscritto alla unità previsionale di base 264 (Servizi di prevenzione - spese correnti) del bilancio di previsione 2003.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.
Art. 18
- (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- la legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività sportive);
- la legge regionale 29 ottobre 1997, n. 77 (Modifiche alla L.R. 15 dicembre 1994, n. 94 "Tutela sanitaria delle attività sportive").

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.