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Legge regionale 13 maggio 2003, n. 25

Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).(2)

E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 16 maggio 2003

Art. 2
1. Il contributo di cui all' articolo 1 , comma 2 è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o più celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azi enda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
1 bis. Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo. (7)

Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.