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Legge regionale 13 maggio 2003, n. 25

Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).(2)

E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 16 maggio 2003

Art. 1
1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini "Blue-tongue").
2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.