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Legge regionale 3 marzo 2003, n. 16

Modifiche all' articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima del 12 marzo 2003

INDICE

Art. 1 - Modifiche all`articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato,industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
Art. 2 - (Norma transitoria)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 87 , art. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.