Legge regionale 3 marzo 2003, n. 16
Modifiche all' articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima del 12 marzo 2003
Art. 1
- Modifiche all`articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato,industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
omissis.(1)
Art. 2
- (Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti autorizzativi avviati in data successiva a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.