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Legge regionale 14 febbraio 2003, n. 12

Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e ambientali.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte seconda del 21 febbraio 2003

Art. 1
- (Finalità e oggetto)
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.
2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.
3. Ogni intervento previsto dalla presente legge si intende destinato esclusivamente alla canapa (cannabis sativa) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.
Art. 2
- (Interventi relativi alla coltivazione, raccolta, stoccaggio e prima trasformazione)
1. La Regione Toscana attribuisce all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) una assegnazione finanziaria di euro 1.250.000,00 per l'attivazione e la realizzazione di iniziative e di un progetto pilota relativi agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e alla sua successiva commercializzazione.
2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:
a) ricerca delle varietà di canapa più idonee all'ambiente di coltivazione della Toscana;
b) realizzazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate;
c) prima riproduzione delle sementi selezionate;
d) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole regionali per l'avvio della coltivazione a pieno a campo delle varietà ritenute più idonee;
e) progettazione e realizzazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;
f) ricerche preliminari e successiva realizzazione di un centro di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa coltivata sperimentalmente nella regione;
g) indagine, alla luce degli interventi precedenti, sulle potenzialità produttive della regione e sulla convenienza socio-economica della creazione di una filiera regionale.
3. L'ARSIA attua gli interventi di cui al comma 2 tramite lo strumento del bando pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell'innovazione tecnica e tecnologica, ai sensi della disciplina vigente.
Art. 3
- (Valutazione del progetto pilota e convenienza socio-economica)
1. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge l' ARSIA comunica alle commissioni consiliari competenti e alla Giunta regionale gli interventi realizzati e le conseguenti valutazioni.
2. Entro sei mesi dal completamento degli interventi di cui all' articolo 2 , comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) l' ARSIA rimette alle commissioni consiliari competenti e alla Giunta regionale una relazione a consuntivo comprendente la descrizione e la valutazione degli interventi realizzati e l'indagine di cui all' articolo 2 , comma 2, lettera g).
Art. 4
- (Interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico, ambientale)
1. La Regione, nell'emanazione dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, che prevedono la possibilità di finanziare interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico e ambientale, assegna le risorse secondo i seguenti criteri di priorità:
a) gli interventi relativi alla realizzazione di impianti sperimentali per la filatura della canapa a fini tessili;
b) gli interventi per l'utilizzo dei derivati della lavorazione in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico;
c) gli interventi per la prima lavorazione ai fini della produzione di cellulosa per carta, in particolare per imballaggi;
d) gli interventi per il riuso o l'utilizzazione a ciclo continuo delle acque di macerazione;
e) gli interventi per la produzione di biomasse da utilizzare in campo energetico.
Art. 5
- (Norma finanziaria)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 1.250.000,00 così ripartiti:
a) euro 450.000,00 per l'esercizio 2003;
b) euro 400.000,00 per l'esercizio 2004;
c) euro 400.000,00 per l'esercizio 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese d'investimento".
3. La Giunta regionale provvederà a norma dell' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), all'istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.