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Legge regionale 14 febbraio 2003, n. 12

Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi e ambientali.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte seconda del 21 febbraio 2003

Art. 5
- (Norma finanziaria)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 1.250.000,00 così ripartiti:
a) euro 450.000,00 per l'esercizio 2003;
b) euro 400.000,00 per l'esercizio 2004;
c) euro 400.000,00 per l'esercizio 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese d'investimento".
3. La Giunta regionale provvederà a norma dell' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), all'istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.