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Art. 10
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (31)

Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 2.

1. E’ istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.
2. L’Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, (167)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 11.

l’Institution Markets Technologies di Lucca, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Carrara gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (168)

Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 11.

e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all’articolo 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.
3. L’Azienda realizza gli interventi di cui all’articolo 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.
4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.
5. Il funzionamento dell’Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.
6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l’organizzazione dei servizi e l’organizzazione didattica dell’ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell’azienda.
7. L’articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell’ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l’organizzazione didattica.
8. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale:
a) il regolamento organizzativo dell’Azienda, di cui al comma 5;
b) il budget economico (239)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 24.

dell’Azienda con l'allegato piano di attività triennale (239)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 24.

(211)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 32.

, previa espressione del parere del Consiglio regionale.
9. Il finanziamento dell’Azienda è assicurato mediante:
a) finanziamento regionale;
b) proventi dei servizi resi per l’attuazione del diritto allo studio universitario;
c) altre entrate proprie;
d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
10. Il patrimonio dell’Azienda è vincolato nell’uso all’attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 9.
11. L’Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.

Note del Redattore:

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 1 e ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2003 , n. 65 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 2, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 42/2003 con la sentenza con la Sito esternosentenza n. 26 del 24 gennaio 2005 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002 , nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.

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Nota soppressa.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 4.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 3, e ora abrogato con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 6.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11.

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Comma prima aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11, poi sostituito con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 3, di nuovo sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 2.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 3.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 4.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 6.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 7.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008,n. 62 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 1, poi così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 3. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Comma inserito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art.3, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 6.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 120 del 25 marzo 2005 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, e con Sito esternosentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 - 2, all'articolo 11, lettera h).

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 118.

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Comma inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 1; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 2; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 3; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 7 .

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 4. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 55.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 21.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 22; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 5 .

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Articolo prima inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 23; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 6 .

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 25; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 8 .

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Articolo inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 27; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 29.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 30; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 31; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 32; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 33; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 10 .

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Parole soppresse con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 39.

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Note soppresse.

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L'efficacia degli articoli dal 21 ter al 21 quinquiesdecies è sospesa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 .

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Parole aggiunte con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3; poi abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 4.

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Alinea così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Parole soppresse conl.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parola inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 20 giugno 2017 , n. 27, art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12. ; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 9 .

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.