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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Capo III
- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Art. 9
- Strutture e funzioni
1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l'ordinamento interno.
2. Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:
a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all'Sito esternoarticolo 8 della legge n. 150 del 2000 ;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;
c) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
d) le iniziative editoriali;
e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
f) la gestione delle procedure di reclamo.
Art. 10
- Personale delle strutture di comunicazione
1. Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente inferioreassegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea nelle materie di cui alle lauree specifiche.
2. In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle funzioni delpersonale che già opera, è subordinata alla frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con riferimento alle specifiche funzioni
3. Nessun titolo specifico è richiesto per il personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse qualifiche e mansioni.
Art. 11
- Comunicazione di leggi e regolamenti
1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.
2. A tale fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.
3. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Art. 12
- Iniziative a supporto di interventi settoriali
1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell'ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.
Art. 13
- Comunicazione con mezzi pubblicitari
1. Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti più rispondenti alle finalità e contenuti dell'iniziativa di comunicazione con priorità per le imprese dell’informazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della l.r. 34/2013 (11)

Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34, art. 10.

(17)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 6.

2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all'esercizio finanziario di riferimento.
Art. 14
- Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.
2. La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.
Art. 15
- Messaggi di pubblica utilità
1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere al servizio radiotelevisivopubblico ed alle emittenti radiofoniche e televisive private della Toscana la diffusione di messaggi di utilità sociale, in analogia con la normativa nazionale.
Art. 16
- Ricerche e sondaggi
1. Allo scopo di favorire una più efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.
2. La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dallaSito esternolegge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.