Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 9
- Strutture e funzioni
1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l'ordinamento interno.
2. Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:
a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2000 ;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;
c) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
d) le iniziative editoriali;
e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
f) la gestione delle procedure di reclamo.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.