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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Art. 7
- Strutture e personale
1. Al personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività di informazione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 .
4. Gli addetti agli uffici stampa del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
5. I responsabili degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.
6. Al personale degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si applica quanto previsto dallalegge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.
7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.