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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Art. 30
- Funzioni delegate
1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato "regolamento dell'Autorità".
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2 del regolamento dell'Autorità, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità.
4. Nell'esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento dell'Autorità.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.