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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Art. 3
- Informazione e comunicazione istituzionale
1. Le attività di informazione e comunicazione della Regione rispondono all'obiettivo generale di:
a) far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali;
b) informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;
c) consentire agli organi regionali di acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;
d) potenziare il rapporto con le istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;
e) garantire una costante comunicazione con le comunità dei toscani residenti all'estero;
f) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle strutture;
g) contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza.
g bis) fornire collaborazione ai processi partecipativi promossi ai sensi della legge regionale.27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (1)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 12.

2. La Giunta regionale favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.
3. La Giunta regionale assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo.
4. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate "on line" e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.