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Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 19 giugno 2002

Capo I
- STAGIONE VENATORIA
Art. 1
- Stagione venatoria e giornate di caccia
1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite (11)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 1.

nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l’attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì. 9)

Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43, art. 1.

Art. 2
- Giornata venatoria
1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15; (3)

Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45, art. 1.

l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30. (3)

Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45, art. 1.

Fanno eccezione:
a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato , con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 65, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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La Corte costituzionale con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Parola soppressa con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.