Menù di navigazione

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 19 giugno 2002

Art. 6
- Tesserino venatorio
1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili. (15)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 5.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia (16)

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 5.

abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (´) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale. (23)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 74.

4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale. (24)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 74.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato , con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 65, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.