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Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 19 giugno 2002

Art. 4
- Carniere giornaliero
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
a) lepre: un capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
c) beccaccia: tre capi;
d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente. (22)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 73.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato , con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 65, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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La Corte costituzionale con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Parola soppressa con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.