Menù di navigazione

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 19 giugno 2002

Art. 3
- Modalità e forme di caccia
1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. La Giunta regionale può (20)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Giunta regionale (21)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. (12)

Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato , con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 65, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 76.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.