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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 03
- Tasse automobilistiche. Disciplina in materia di veicoli ultraventennali
1. Si definiscono "veicoli ultraventennali" gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo.
2. I veicoli ultraventennali sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , nella misura di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
3. Ove la tassa di cui al comma 2 risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria.
4. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 2 è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita.
5. Le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento ricadono nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, dovute a tali scadenze per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità e non corrisposte, possono essere assolte entro il 31 maggio 2003 con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria senza applicazione di sanzioni ed interessi o, nel caso in cui tale importo risulti superiore alla tassa di cui al comma 2, mediante il pagamento di quest'ultima senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte, la quota versata si detrae dagli importi dovuti ai sensi del presente comma.
6. Il pagamento delle somme di cui al comma 5 estingue il debito per tributo, sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di somme già corrisposte per i periodi fissi le cui scadenze di pagamento ricadono nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002.
7. Restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti per i veicoli ultratrentennali.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.