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Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42

Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati). (17)

La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 18 dicembre 2002

Capo IV
Consulta regionale e Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale
Art. 15
1. E' istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all'articolo 20 , comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3 .
2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 17 , comma 1, si disciplinano le modalità di designazione dei membri della Consulta, garantendo, nell'ambito della stessa: (3)

Parole così sostituite con l.r. 22 ottobre 2004, n. 57, art. 2.

a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei ;
b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell'articolo 9 ;
c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 2 , comma 2.
3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:
a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;
b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all'articolo 16 , comma 1 e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all'articolo 1 , comma 1.
5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.
6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.
7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).
8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.
9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.(11)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 21, art. 17.

Art. 16
Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 22 ottobre 2004, n. 57, art. 2 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 21, art. 17 .

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Note soppresse.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021”.

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La presente legge è abrogata a decorrere dal 23 novembre 2021, vedi l.r. 22 luglio 2020, n. 65, art. 21 e decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. Le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi sino alla data di insediamento della Consulta di cui all’articolo 6 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 , ai sensi degli articoli 20, comma 1 , e 21, comma 2 della l.r. 22 luglio 2020, n. 65 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.