Menù di navigazione

Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38

Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002

Capo I
- FINALITA'
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, valore fondante, nella sua perenne attualità, dell'ordinamento costituzionale.
2. La Regione promuove attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli.
3. La Regione promuove, altresì, interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana.
Capo II
- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, POLITICO E CULTURALE DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA
Art. 2
1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:
a) dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana;
b) della Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana”;
c) della Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza;
d) degli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:
a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
c) realizzazione di attività didattica per le scuole;
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione beni immobili di proprietà regionale.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
- Contributi finanziari per iniziative e progetti
1. La Regione concede altresì contributi per la realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di cui all'articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati che perseguono statutariamente le finalità di cui all'articolo 1.
2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle finalità della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione del pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Toscana.
Art. 5
- Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, provvede alla determinazione del contributo annuale da assegnare agli enti di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 4 , delle modalità di presentazione delle domande, nonché delle modalità di erogazione dei contributi.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai soggetti di cui agli articoli 2 e 4.
Art. 6
- Iniziative dirette della Regione
1. La Regione può altresì realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 .
Capo III
- INTERVENTI A FAVORE DEL COMUNE DI STAZZEMA
Art. 7
1. La Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant'Anna di Stazzema – Lucca).
2. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1.
3. L'istituzione di cui al comma 1, è costituita dal Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:
a) cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e dell’integrazione tra i popoli, perseguita attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
3) creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionale;
5) valorizzazione del Museo storico della resistenza.
b) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività dell'istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.
4. Il Comune di Stazzema, ai sensi della l. 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco stesso.
Art. 8
- Comitato per le onoranze ai martiri di S. Anna di Stazzema(4)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81, art. 4.

Abrogato.
Art. 9
Abrogato.
Art. 9 bis
1. Fino alla costituzione dell’istituzione di cui all’articolo 7, comma 1, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene, con un contributo annuale, il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione, il contributo annuale è destinato all'istituzione.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).
Capo IV
- NORMA FINANZIARIA E ABROGAZIONI
Art. 10
- Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dal 1 gennaio 2003, si fa fronte per gli anni 2003 e 2004 con le risorse iscritte nella UPB n. 116 (Interventi per la salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza - Spese correnti), per un importo di euro 335.000,00 per il 2003 e di euro 335.000,00 per il 2004.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.
Art. 11
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 12 giugno 1981, n. 51 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza);
b) legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza).
2. La legge regionale 10 novembre 1999, n. 59 (Interventi finalizzati a salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana) è abrogata a far data dal 1 gennaio 2003.
3. Restano fermi gli impegni assunti ai sensi della legge regionale 59/1999 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.