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Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38

Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002

Capo I
- FINALITA'
Art. 1
- Finalità
1. La Regione Toscana promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, valore fondante, nella sua perenne attualità, dell'ordinamento costituzionale.
2. La Regione promuove attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli.
3. La Regione promuove, altresì, interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.