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Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38

Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002

Art. 7
1. La Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant'Anna di Stazzema – Lucca).
2. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1.
3. L'istituzione di cui al comma 1, è costituita dal Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:
a) cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e dell’integrazione tra i popoli, perseguita attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
3) creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionale;
5) valorizzazione del Museo storico della resistenza.
b) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività dell'istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.
4. Il Comune di Stazzema, ai sensi della l. 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco stesso.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.