Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38
Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002
Art. 6
- Iniziative dirette della Regione
1. La Regione può altresì realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 .
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.
Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.