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Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38

Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002

Art. 4
- Contributi finanziari per iniziative e progetti
1. La Regione concede altresì contributi per la realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di cui all'articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati che perseguono statutariamente le finalità di cui all'articolo 1.
2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle finalità della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione del pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.